Art. 12.
(Disposizioni in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, assistenziale e di diritti di successione).

      1. Ai contraenti del patto civile sono riconosciuti i diritti, le facoltà, i benefìci e le conseguenze derivanti dall'applicazione di leggi e di regolamenti a favore del nucleo familiare, dei coniugi o del coniuge relativi a disposizioni fiscali, previdenziali e assistenziali, compresi il riconoscimento della pensione di reversibilità e l'accesso alle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale e socio-sanitaria.
      2. Ogni riferimento al coniuge o ai coniugi in materia di successione legittima è esteso ai contraenti del patto civile.
      3. In caso di decesso di uno dei contraenti del patto civile derivante da fatto illecito, per il risarcimento del danno al contraente superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il coniuge superstite ai sensi della legislazione vigente in materia.

 

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